Le domande di assegno di natalità presentate all'Inps, che sono state respinte perché i titolari non erano in possesso del titolo di lungosoggiornanti, saranno riesamite alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti, che hanno giudicato illegittima la limitazione del riconoscimento del beneficio ai soli possessori del permesso di soggiorno di lungo periodo. A comunicarlo è lo stesso Istituto previdenziale pubblico con il messaggio n. 1562/2021 precisando che le pratiche, attualmente in fase di istruttoria saranno accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 238/2021, dalle Strutture territoriali competenti per un loro riesame. 

Nel messaggio, l'Istituto richiama quanto hanno stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 54/2022, depositata il 4 marzo scorso), con le quali sono state dichiarate incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo; e dunque in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  

In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. La suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità illustrate in premessa e vigenti fino al 31 dicembre 2021.

In virtù di queste novità, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.