La Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (FONDO CREDITO) è un fondo mutualistico e solidaristico tra i dipendenti pubblici, istituito con legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che ha come scopo quello di fornire un grande numero di servizi: mutui, prestiti, borse di studio, master e dottorati per gli iscritti ed i figli di iscritti, assistenza ad anziani e disabili, ospitalità in convitti, collegi universitari, case di riposo.

Con la Legge di Bilancio 2020 era stata disposta la riapertura dei termini per l’adesione Fondo Credito a favore di dipendenti in servizio nel settore pubblico e dei relativi pensionati che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla citata gestione.

A seguito del parere favorevole espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 19/01/2022, la possibilità di iscrizione è ora stata estesa anche ai soggetti collocati in quiescenza o assunti successivamente al 01/01/20, purché entro il termine stabilito per l’iscrizione volontaria del 20 febbraio 2022.

Si tratta di:

1) pensionati già dipendenti pubblici che al momento del pensionamento (post 1° gennaio 2020) non abbiano optato per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo credito;

2) pensionati pubblici (già dipendenti, al 01/01/2020, di enti e amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d. lgs. n. 165/2001) che non siano iscritti alla cassa pensionistica ex INPDAP (categoria residuale di cui fanno parte i dipendenti INPS, INAIL).

3) dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche e/o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) ex INPDAP che abbiano preso servizio dopo il 1° gennaio 2020 e che non abbiano esercitato l’adesione al Fondo credito entro 30 giorni dall’assunzione.

L’iscrizione avviene su base volontaria ed è irrevocabile; dalla stessa deriva l’obbligo di versare un contributo pari allo 0,35% per il lavoratore e dello 0,15% per i pensionati.

Per approfondire leggi il  ---> COMUNICATO STAMPA INPS DEL 02-02-2022