L' Inps con Circolare n. 19 del 1 febbraio 2022,  fornisce nuove istruzioni in merito al diritto alla pensione ai superstiti in caso di separazione con addebito di colpa.

L'Inps prende atto delle varie pronunce della Corte di Cassazione con cui afferma che non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione poiché è richiesto, ai fini della pensione ai superstiti, che sia in essere il rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

In altre parole, il coniuge separato con addebito di colpa e senza assegno alimentare ha diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.

Detto ciò le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, nonché quelle pendenti alla predetta data, dovranno essere definite in osservanza del nuovo orientamento e le istanze già rigettate saranno riesaminate.

E' evidente che pronunce passate in giudicato negative per il coniuge superstite  non potranno essere riesaminate; le domande respinte scontano la prescrizione e la decadenza ovvero in assenza di domanda sono solo prescritti i ratei.