La legge di Bilancio 2022 ha reso strutturale e stabilizzato il congedo obbligatorio dal 1 gennaio 2022 e il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.
La durata è stabilita in dieci giorni per quanto riguarda il congedo obbligatorio e di un giorno per il congedo facoltativo, questâultimo fruibile previo accordo con la madre in sua sostituzione durante il periodo di astensione obbligatoria spettante a questâultima.
Per il computo dei giorni di congedo lâInps chiarisce che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
I congedi sono fruibili per gli eventi del parto, per le adozioni e gli affidamenti (preadottivi e non preadottivi), nonché per il collocamento temporaneo ed anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio (tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro o morte perinatale).
Con lâesclusione dei lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto da parte dellâIstituto, la richiesta di fruizione del congedo di paternità dovrà essere presentata direttamente al datore di lavoro.