In data 03/04/2006 si è tenuto il
coordinamento nazionale "danni da lavoro" : in tale contesto, tra le altre cose, si è discusso sui termini per la revisione delle rendite INAIL e sulla specifica nota n. 7396/bis del 19/12/2005 dell''Istituto che ha recepito le innovazioni giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, fissando la data di inizio del periodo revisionale con la data di decorrenza della rendita e non con quella di comunicazione formale del provvedimento al destinatario.
Quanto espresso ha suscitato una comprensibile preoccupazione circa la possibilità di non poter assistere il lavoratore infortunato in modo pieno e soddisfacente, poiché la comunicazione della concessione, da parte dell''INAIL, della rendita avviene spesso con grave ritardo, facendo accorciare notevolmente i tempi in cui si potrebbero effettuare le revisioni (attive e passive) alle cadenze previste.
Dall''analisi delle esperienze riportate dalle varie realtà regionali, è emersa
l''esperienza Calabrese (appresso indicata) che costituisce una proposta praticabile specie nei casi di danno compreso tra 6 e 15 punti percentuali; utile alla notra causa , con l''obiettivo di garantire al lavoratore infortunato il diritto di veder valutata la propria infermità in modo equo, anche in caso di aggravamento della patologia infortunistica o della malattia professionale.
Ricaduta e ricoveri per terapie chirurgiche
Per
ricaduta intendo un evento (che ha le stesse caratteristiche dell''infortunio sul lavoro) che agisce sullo stesso punto anatomico già interessato da un precedente infortunio che a sua volta è stato già valutato dall''Inail.
Le condizioni perché si verifichi una "ricaduta" sono:
- la presenza dell''occasione di lavoro
- la presenza della causa violenta
- la necessità di ricorrere a cure presso i servizi di emergenza ospedaliera o a veri e propri ricoveri.
La casistica personale sui casi di infortunio sul lavoro evidenzia con una certa frequenza (negli ultimi sei anni di "nuova" gestione INAIL dall''attuazione del
D.L.vo 38 / 2000), l''esistenza di molti lavoratori infortunati (già valutati con percentuale ridotta o senza inabilità permanente) che, dopo alcune settimane o mesi dalla ripresa lavorativa, "ricadono" infortunandosi sullo stesso distretto anatomico già interessato da precedente infortunio.
A mio parere si tratta di un evento infortunistico a sè stante e , come tale, dovrà essere ri - valutato (dopo la relativa concessione delle infermità temporanea assoluta) dai sanitari dell'' Inail: anche se questo evento ha coinvolto un distretto anatomico già interessato da un infortunio sul lavoro.
Con tale provvedimento otterremo:
- L''opportunità da parte del lavoratore di essere riesaminato dai sanitari dell''INAIL, conservando la possibilità (per i casi di indennizzo) di utilizzare il provvedimento della revisione passiva per un eventuale ulteriore aggravamento della patologia in discussione.
- La nuova valutazione medico-legale effettuata dai sanitari dell''Inail darà al lavoratore la possibilità di "opporsi" in una nuova "collegiale" medica (nei casi selezionati).
Altra situazione da valutare con attenzione è quando un lavoratore seriamente infortunato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, è costretto a programmare con ritardo un ricovero per un
intervento chirurgico importante (conseguente all''incidente subito), a causa delle lunghe liste di attesa, mentre i sanitari dell''Inail gli hanno già chiuso il periodo di temporanea, rimandandolo al lavoro.
La riapertura dell''infortunio, con la concessione di un determinato periodo di temporanea (relativa al ricovero ed alla successiva fase riabilitativa post operatoria), dovrà necessariamente condurre alla fine del periodo in oggetto, ad una rivalutazione medico legale INAIL che tenga conto del danno residuato (sia in senso migliorativo , sia peggiorativo) .
Anche in tal caso il lavoratore avrà la possibilità di ricorrere in opposizione a tale valutazione medico legale.
Dott. Martire Francesco
Consulente medico legale del lavoro
INCA Cosenza